Costituzione

Art. 1: È costituita in Milano  – Via Andegari n. 6 un’Associazione denominata Il Razzismo è una brutta storia di seguito detta Associazione. Il cambio di indirizzo e di sede non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno.

Finalità

Art. 2: Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione e razzismo.

Sono potenziali settori di intervento dell’Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

Per tali scopi l’Associazione potrà:

1) avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;

2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;

4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

5) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta o differita.

Soci

Art. 3: Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:

soci fondatori

soci sostenitori

soci benemeriti

soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo elaborerà Regolamenti nei quali verranno specificati i requisiti delle singole categorie di Associati e le condizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4: Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l’iscrizione nel Libro Soci e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 5: La qualifica di socio dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6: I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Il Consiglio direttivo stabilirà annualmente, per l’anno successivo,  la soglia di contributo minimo per ciascuna  categoria di soci

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7: Perdita della qualifica si socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

Art. 8: Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro Soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 9: Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art. 10: Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.

I proventi sono costituiti:

a) dalle quote di iscrizione;

b) dai contributi associativi;

c) dai contributi di Enti o privati;

d) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art. 11: L’esercizio sociale si intende dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 12: L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Una parte di esso potrà essere accantonato a fondo di riserva.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Organi sociali

Art. 13: Sono organi sociali:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Elezioni

Art. 14: Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni cinque  anni e saranno tenute  di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola col pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati nel Libro Verbali il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Assemblea

Art. 15: L’Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente dell’Associazione, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:

– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo (non sono ammessi meccanismi di cooptazione);

– approvare il bilancio consuntivo;

– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

– deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

– delibera su ogni altra proposta che verrà sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 16: Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 17: Il Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo che viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione,  è composto da un minimo di 5 consiglieri di cui tre eletti dai soci fondatori, uno dai soci sostenitori e benemeriti ed uno dai soci ordinari. Per essere eletti Consiglieri sono necessari almeno tre  voti, nel caso di non raggiungimento del quorum, i soci fondatori potranno votare anche per l’elezione dei Consiglieri la cui nomina è riservata ad altre categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque  anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di consigliere è a titolo gratuito, spetta solamente il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Art. 18: Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, che dovranno essere scelti tra i componenti eletti dai soci  fondatori e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 19: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vice-Presidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno  trascritte, da un componente dello stesso designato dal presidente, sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20: I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti, che resta in carica fino all’Assemblea successiva.

Nel caso di decadenza della maggioranza dei consiglieri si dovrà procedere ad una nuova elezione.

Art. 21: Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

A tal fine deve:

– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

– redigere i bilanci preventivo e consuntivo;

– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;

– stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

– formulare eventuali regolamenti interni;

– discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;

– deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

– delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, l’Associazione, per quell’evento, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all’Associazione stessa.

Presidente

Art. 22: Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento.. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice-Presidente.

Collegio Arbitrale

Art. 23: Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Presidente dell’Associazione, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti.

Il Collegio Arbitrale deciderà inappellabilmente e senza alcuna formalità, con il solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 24: La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione, deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto (art. 21, comma 2, del Codice Civile). In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione e sentito l’organismo di controllo preposto, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale o ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma di rinvio

Art. 25: Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.